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Chi siamo

La Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Lombardia è un’Autorità amministrativa pubblica, indipendente, alla quale è attribuita dalla norma di cui all’art. 135 comma terzo legge 16 febbraio 1913 n.89 la funzione disciplinare sui notai aventi sede nel territorio della Lombardia e segnatamente il potere di infliggere in primo grado ai notai le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento sul notariato.
Alle Commissioni Amministrative Regionale di Disciplina è inoltre attribuita dalla norma di cui all’art. 158-septies  legge 16 febbraio 1913 n.89 la funzione di adottare le misure cautelari se sono richieste prima dell’apertura del procedimento o nel corso dello stesso fino a quando la decisione della Commissione non è divenuta definitiva.
Le Commissioni Amministrative Regionali di Disciplina decidono in primo grado sulle richieste di procedimento disciplinare e/o cautelare formulate dalle autorità titolari del potere di iniziativa disciplinare e/o cautelare: Pubblico Ministero, Capo dell’Archivio Notarile e Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale.
Le Commissioni Amministrative Regionali di Disciplina sono organicamente autonome e funzionalmente indipendente rispetto alle Autorità titolari del potere di iniziativa e rispetto ai notai soggetti all’esercizio del loro potere disciplinare e/o cautelare.
Le decisioni delle Commissioni Amministrative Regionali di Disciplina ai sensi della norma di cui all’art. 158 comma primo legge 16 febbraio 1913 n.89 sono impugnabili in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell’art. 156-bis comma quinto stessa legge, e in ogni caso, dal Procuratore della Repubblica competente per l’esercizio dell’azione disciplinare, con reclamo alla Corte d’Appello del distretto nel quale ha sede la Commissione.
Contro la sentenza/ordinanza della Corte d’Appello ai sensi della norma di cui all’art. 158-ter comma primo stessa legge è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. -
Le Commissioni Amministrative Regionali di Disciplina sono quindi Autorità amministrative pubbliche indipendenti le quali per legge svolgono attività funzionalmente giurisdizionali attraverso il cui esercizio si attua e consuma il primo dei tre gradi di giudizio e segnatamente il primo dei due gradi di giudizio di merito.
Le Commissioni Amministrative Regionali di Disciplina sono presiedute da un magistrato, da un numero di commissari da sei a dodici (tutti notai in esercizio), da un segretario (notaio in esercizio) e da un tesoriere (notaio in esercizio).